CSAI-logo-giallo_2CSAI-logo-giallo_2CSAI-logo-giallo_2CSAI-logo-giallo_2
  • HOME –
  • CHI SIAMO
  • CONSULENZE
    • Indice delle consulenze –
    • Salute e sicurezza
        • Sistemi di gestione e sicurezza –
        • Valutazione dei rischi –
        • Medicina del lavoro –
        • Prevenzione incendi –
        • Sistemi di gestione ex D.Lgs 231/01 –
        • HACCP –
        • Sicurezza nei cantieri –
        • Sicurezza nei condomini –
        • Sicurezza nei servizi funebri –
    • Ambiente
        • Inquinamento acustico –
        • Analisi e monitoraggio ambientali –
        • Valutazioni ambientali –
        • Gestione dei rifiuti –
        • Acque reflue industriali –
        • Emissioni in atmosfera –
    • Finance
      • Budgeting e Forecasting –
      • Change Managment –
      • Business Plan –
    • Certificazioni di qualità –
    • Altre categorie
        • Finanziamenti e agevolazioni –
        • Progettazione e autorizzazioni sanitarie –
        • Normative funebri –
  • FORMAZIONE
    • Tutte le formazioni
    • Corsi in salute e sicurezza sul lavoro
    • Corsi per attrezzature
    • Corsi HACCP
    • Corsi sitemi di Gestione EX D.LGS 231/2001
    • Altri corsi
  • BLOG
  • CSAI EVENTI
  • CONTATTACI

OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICA PER GRANDI IMPRESE ED IMPRESE ENERGIVORE (Decreto legislativo 102/2014)

Novembre 17, 2015

Entro il 5 Dicembre 2015, le Grandi Imprese e le Imprese energivore, dovranno provvedere ad eseguire nei propri siti produttivi una Diagnosi Energetica, conforme alle specifiche tecniche dell’allegato 2 del D. Lgs. 102/2004. I risultati delle diagnosi dovranno poi essere comunicati ad ENEA.

SOGGETTI OBBLIGATI

  • Grandi Imprese

Sono classificate tali le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • Occupano più di 250 persone(nel caso di Aziende con più sedi, si precisa che il conteggio dei dipendenti corrisponde alla somma dei lavoratori occupati di tutte le sedi attive sul territorio nazionale);
  • Fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

La Grande Impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015,  solo se la condizione di grande impresa  è verificata per  due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, ovvero negli anni n-1 ed n-2.

  • Imprese energivore

Rientrano in questa classificazione le imprese che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • Consumo di energia elettrica di almeno 2,4 GWh/anno e rapporto tra il costo effettivo dell’energia elettrica utilizzata ed il valore fatturato non inferiore al 2%;
  • Consumo di energia elettrica di almeno 2,4 GWh/anno e rapporto tra il costo effettivo dell’energia ed il fatturato superiore al 3%.

Nel caso di imprese con più sedi sul territorio nazionale, il calcolo dell’energia consumata viene effettuato per ragione sociale e non per singola unità locale.

Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa energivora che abbia beneficiato dei sopradetti incentivi per l’anno n-2.

L’obbligo di diagnosi non si applica alle grandi imprese che hanno già adottato sistemi di gestione conformi ad EMAS ed alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del D. Lgs. 102/2014

L’obbligo di diagnosi energetica non si applica alle imprese energivore che abbiano adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 contenenti un audit energetico.

VERIFICHE E CONTROLLO

L’ENEA svolgerà i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi tramite una selezione annuale di almeno 3% delle imprese soggette ad obbligo, e del 100 % delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in sito.

SANZIONI

I soggetti obbligati alla diagnosi energetica che non ottemperano a quanto previsto da D. Lgs. 102/2004 incorreranno in sanzioni così come definito dal’art.16 dello stesso Decreto. Le sanzioni previste per le Grandi Imprese e le Imprese energivore inadempienti sono le seguenti:

  • da 4.000 a 40.000 euro per mancata diagnosi
  • da 2.000 a 20.000 euro per diagnosi non conforme alla normativa

OBBLIGHI DI RINNOVO

Una volta effettuata la diagnosi energetica entro il 5 Dicembre 2015, la stessa dovrà essere successivamente rinnovata ogni 4 anni.

Articoli correlati

Maggio 13, 2021

Aggiornamento del protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 sui luoghi di lavoro


Scopri di più
Aprile 8, 2021

Associati per Associati: Mindfulness nei contesti organizzativi


Scopri di più
Gennaio 26, 2021

Gli effetti positivi per le aziende che adottano modelli organizzativi


Scopri di più
CSAI-logo-giallo

Privacy | Cookie Policy |

Dove siamo

C.S.A.I. S.r.l.

Via Castiglione, 47/2

40124 Bologna (BO)

P.IVA 03964270379

Contattaci


(+39)051 237982


csai@csaisrl.it

Seguici

linkedin-csai

Linkedin

facebook-csai

Facebook

instagram-csai

Instagram

© 2021 Csai srl. All Rights Reserved.