Entro il 5 Dicembre 2015, le Grandi Imprese e le Imprese energivore, dovranno provvedere ad eseguire nei propri siti produttivi una Diagnosi Energetica, conforme alle specifiche tecniche dell’allegato 2 del D. Lgs. 102/2004. I risultati delle diagnosi dovranno poi essere comunicati ad ENEA.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono classificate tali le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
La Grande Impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa è verificata per due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, ovvero negli anni n-1 ed n-2.
Rientrano in questa classificazione le imprese che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
Nel caso di imprese con più sedi sul territorio nazionale, il calcolo dell’energia consumata viene effettuato per ragione sociale e non per singola unità locale.
Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa energivora che abbia beneficiato dei sopradetti incentivi per l’anno n-2.
L’obbligo di diagnosi non si applica alle grandi imprese che hanno già adottato sistemi di gestione conformi ad EMAS ed alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del D. Lgs. 102/2014
L’obbligo di diagnosi energetica non si applica alle imprese energivore che abbiano adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 contenenti un audit energetico.
VERIFICHE E CONTROLLO
L’ENEA svolgerà i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi tramite una selezione annuale di almeno 3% delle imprese soggette ad obbligo, e del 100 % delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in sito.
SANZIONI
I soggetti obbligati alla diagnosi energetica che non ottemperano a quanto previsto da D. Lgs. 102/2004 incorreranno in sanzioni così come definito dal’art.16 dello stesso Decreto. Le sanzioni previste per le Grandi Imprese e le Imprese energivore inadempienti sono le seguenti:
OBBLIGHI DI RINNOVO
Una volta effettuata la diagnosi energetica entro il 5 Dicembre 2015, la stessa dovrà essere successivamente rinnovata ogni 4 anni.