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LA SICUREZZA SUL LAVORO: UN OBBLIGO SU CUI NON E’ PIU’ POSSIBILE TEMPOREGGIARE

Novembre 17, 2015

Nel corso dell’ultimo biennio sono entrate in vigore normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sempre più stringenti che individuano nel datore di lavoro il primo e quasi esclusivo soggetto responsabile della sicurezza nella propria impresa e prevedono pesanti sanzioni a suo carico in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

In particolare è fondamentale che il datore provveda ad adeguare la propria azienda su due fronti:

1) DOCUMENTAZIONE AZIENDALE: bisogna accertarsi di possedere la seguente documentazione

  • Documento di valutazione dei rischi /Procedura standardizzata

Si ricorda in merito che, dal 1° giugno 2013, le autocertificazioni dei rischi hanno perso la loro validità e devono essere sostituito con un documento più organico di valutazioni del rischio redatto secondo le indicazioni della commissione consultiva permanente competente in materia

  • Documenti attestanti la nomina del personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Documento di valutazione dei rischi da esposizione al rumore
  • Documento di valutazione dei rischi da esposizione alle vibrazioni
  • Documento di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi
  • Documento di valutazione dei rischi relativi alle lavoratrici madri
  • Documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici
  • Documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici
  • Documento di valutazione dei rischi stress – lavoro correlato

 

Si precisa che è stato riportato un elenco il più possibile completo delle valutazioni che potrebbero essere necessarie ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008.

Tuttavia la documentazione da produrre deve essere sempre pensata in riferimento alla specifica realtà aziendale.

2) FORMAZIONE: è fondamentale accertarsi di possedere i seguenti attestati di formazione

  • RSPP (scadenza ogni 5 anni)
  • Addetto al primo soccorso (scadenza ogni 3 anni)
  • Addetto alla prevenzione incendi (scadenza ogni 3 anni)
  • Formazione di tutti i lavoratori occupati in azienda (scadenza ogni 5 anni)
  • Eventuale formazione specifica per l’utilizzo di attrezzature di sollevamento
    (es. carrello elevatore)

CHE COSA RISCHIA IL DATORE DI LAVORO?

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, riportiamo di seguito alcune tra le principali sanzioni in cui il datore di lavoro può incorrere nel caso in cui, controlli da parte delle autorità competente, mettessero in luce delle inadempienze:

INADEMPIENZE SANZIONI
Redazione delle Procedure Standardizzate o Documento di valutazione dei rischi Ammenda da 2.192 a 4.384,00 Euro
Nomina del RSPP (interno o esterno) Ammenda da 2.192 a 4.384,00 Euro
Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 Euro
Mancata frequentazione del corso di formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 Euro
Nomina Medico competente (dove necessario) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 Euro
Designazione Addetti Antincendio, Primo soccorso Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00Euro
Informazione, formazione e addestramento degli Addetti Antincendio, Primo soccorso Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 Euro
Formazione lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20  a  5.699,20 Euro (per ogni comma)
Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi Intereferenziali (DUVRI) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 Euro
Effettuare almeno una volta l’anno la riunione periodica per decidere i programmi di sicurezza (per aziende con più di 15 lavoratori) Sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 7.233,60 euro
Eventuale Piano delle Emergenze o adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio così come definito nell’art. 5 comma 2 del D.M. 10/03/98 In base all’Allegato I al D.Lgs 81/08 l’inadempimento può portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Qualora si verificasse un infortunio/morte sul lavoro, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 costituisce un’aggravante in sede processuale penale.

Si ricorda altresì che l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, ha istituito la responsabilità amministrativa dell’azienda per i reati posti in essere dai suoi amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente stesso. Poiché tra l’elenco dei reati sanzionati vi rientrano anche quelli legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di evitare qualsiasi tipologia di coinvolgimento dell’azienda in caso di infortuni e malattie professionali si consiglia di adottare e efficacemente attuare all’interno della propria realtà lavorativa un sistema di gestione della sicurezza così come previsto dal D.Lgs 231/2001e dall’art 30 del D.Lgs 81/08.

CSAI SRL resta come sempre a vostra disposizione per una consulenza in materia e per la predisposizione di un preventivo personalizzato e a prezzo esclusivo per tutti i soci FENIOF.

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