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RIDUZIONE DEL TASSO DI PREMIO (art. 20 M.A.T.)

Novembre 17, 2015

Bologna, 29/01/2015

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “riduzione del tasso di premio” le aziende, operanti nel primo biennio di attività, che siano risultate in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Nel primo biennio di attività il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato, in misura fissa del 15%, indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale.

IN RIDUZIONE: La riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 Dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività.

La domanda di riduzione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online dell’Inail sul sito www.inail.it.

L’Inail, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

IN AUMENTO: L’aumento è applicato dall’Inail quando risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Il provvedimento dell’Inail, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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